
Ai lavoratori con disabilità in situazione di gravità e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave vengono accordati, in presenza di determinate condizioni, dei permessi retribuiti.
Requisiti
– riconoscimento dell’handicap grave (art.3 comma 3 L.104/92)
– attività lavorativa subordinata
– assenza di ricovero a tempo pieno.
In cosa consistono
3 giorni di permesso lavorativo retribuito.
Chi ha diritto a richiedere i permessi
I permessi retribuiti possono essere richiesti al proprio datore di lavoro pubblico o privato da:
- persone con disabilità
maggiorenni ai quali è stato riconosciuto l’handicap in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92) con contratto individuale di lavoro dipendente. - familiari di una persona con disabilità
genitori lavoratori dipendenti: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli con disabilità in situazione di gravità anche non conviventi
coniuge lavoratore dipendente,
parenti o affini di primo e secondo grado anche in assenza di convivenza (art. 24 L.183/2010).
Con la circolare numero 38/2017, l’INPS ha esteso la possibilità di usufruire dei permessi anche alle parti di un’unione civile e ai conviventi di fatto. Il beneficio non è stato esteso per l’assistenza dei parenti del compagno, che resta fuori dal campo di applicazione della legge in analisi.
Permessi lavorativi per genitori di minori di 12 anni con disabilità grave
La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari di un minore con il riconoscimento di handicap in situazioni di gravità possono usufruire dei permessi retribuiti.
In dettaglio:
fino ai tre anni di età del bambino: i genitori, anche adottivi o affidatari, hanno la possibilità di fruire: dei tre giorni di permesso, anche frazionabili in ore o dei permessi orari (2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore) o del prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un’indennità pari al 30% della retribuzione.
dai tre ai dodici anni di età del bambino: i genitori, anche adottivi o affidatari, possono beneficiare: dei tre giorni di permesso, o del prolungamento del congedo parentale.
Dopo i dodici anni di età i genitori, anche adottivi o affidatari, possono fruire dei tre giorni di permesso mensile (art. 33, Legge 104/1992).
Domanda
Per i lavoratori dipendenti le richieste dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- On-line attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). Una volta effettuato l’accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” – “Disabilità – Permessi Legge 104/92″. Il cittadino richiedente deve essere in possesso del PIN dispositivo.
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Una volta completata e confermata l’acquisizione, la domanda viene protocollata e il sistema produce la ricevuta di presentazione e il modello precompilato con i dati inseriti. Tali documenti sono scaricabili e stampabili dal richiedente.
In tempi brevi Inps invia al richiedente e al datore di lavoro il nullaosta per la fruizione dei permessi.
Il provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi viene rilasciato in modo definitivo (Circolare INPS n. 53/2008), a meno che la condizione di handicap non sia rivedibile. In questo caso il provvedimento è valido solo fino alla data di “scadenza” del verbale.
Il lavoratore deve comunicare:
– la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della Commissione Medica Integrata
– le modifiche ai periodi di permesso richiesti.
La comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall’avvenuta modificazione delle situazioni indicate.
Per i lavoratori INPDAP:
la richiesta va inoltrata direttamente al proprio ufficio del personale.
Frazionabilità
I permessi di tre giorni mensili possono essere frazionati, previo accordo con il datore di lavoro in mezze giornate o in ore, fino ad un massimo di 24 ore per chi svolge un’attività a tempo pieno, riproporzionato al proprio orario secondo il seguente calcolo:
orario di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
(Messaggio 16866 del 28 giugno 2007) Per i dipendenti pubblici il limite è di 18 ore mensili, come previsto dalla Legge 133/2008, ed è da prendere in considerazione solo nel caso in cui i tre giorni vengano frazionati in ore.
Per approfondimenti:
Inps
Legge 104
A cura di Marina Sambiagio
Spazio Accessibilità, AIAS di Milano Onlus
Questo articolo è stato pubblicato sulla rivista Farini 9, numero di marzo-aprile 2019, edita da Fondazione ATM:
www.fondazioneatm.it/phocadownload/farini_9_marzo_aprile_atm_visione.pdf
Fondazione ATM ha attivato una convenzione con AIAS di Milano Onlus per fornire un servizio informativo che orienti i lavoratori, i soci e i familiari della Fondazione sulle tematiche inerenti l’invalidità civile e la disabilità.
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