DECRETO RILANCIO, INFORMAZIONI UTILI PER PERSONE CON DISABILITÀ E LORO FAMILIARI

DECRETO RILANCIO,  INFORMAZIONI UTILI PER PERSONE CON DISABILITÀ E LORO FAMILIARI

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34  (Decreto Rilancio) proroga e incrementa una serie di misure introdotte dal  D.L. 17 marzo 2020, (Decreto Cura Italia)  a sostegno delle persone con disabilità e dei loro familiari.

CONGEDO COVID-19
(artt. 23 – 25 D.L.18/20 – art. 72 D.L. 34/20)

Il congedo Covid-19 può essere richiesto fino al 31 luglio 2020 dai genitori con figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità di qualsiasi età. Il congedo può essere richiesto per un periodo non superiore a 30 giorni (continuativo o frazionato) rispetto ai 15 previsti inizialmente dal Decreto “Cura Italia”.
Durante il congedo Covid-19 viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Chi può presentare la domanda

  • La domanda può essere presentata dai lavoratori:
  • dipendenti del settore privato,
  • dipendenti pubblici,
  • iscritti alla gestione separata,
  • autonomi iscritti all’INPS

Il congedo può essere richiesto se l’altro genitore: non è destinatario di strumenti di sostegno al reddito; non è disoccupato o non lavoratore.


Come presentare la domanda

Per i dipendenti privati, il congedo Covid-19 si può richiedere tramite il portale dell’INPS mentre per i dipendenti pubblici deve essere richiesto direttamente alla propria amministrazione.

BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZI BABY SITTER

In alternativa al congedo, i genitori del settore privato possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Con il Decreto “Rilancio” il bonus per servizi di baby-sitting introdotto dal decreto “Cura Italia” passa a 1.200 € complessivi rispetto ai 600 € precedenti.Per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2000 €. 

Come presentare la domanda

Per ottenere il bonus occorre inoltrare domanda all’INPS, attraverso i canali telematici già predisposti e accessibili sul portale dell’Istituto.

PERMESSI EX L. 104/92 – COVID-19
(art. 24 D.L.18/20 – art. 73 D.L. 34/20)

Anche il decreto “Rilancio” prevede un incremento dei giorni di permesso retribuiti. Per i mesi di maggio e giugno i lavoratori dipendenti privati a cui è riconosciuto un handicap grave (art.3 comma 3 L.104/92) o che assistono un familiare con handicap grave possono richiedere 18 giorni di permesso retribuito. I permessi possono essere frazionabili in ore e fruibili consecutivamente nello stesso mese.
Il Decreto “Rilancio” consente di usufruire di 18 giorni di permessi per maggio e giugno, corrispondenti a: 3 giorni di permessi “ordinari” in maggio; 3 giorni di permessi “ordinari” in giugno; 12 giorni di permessi “aggiuntivi” previsti dal Decreto “Rilancio”. È possibile scegliere come distribuire i 12 giorni di permesso aggiuntivi nei due mesi. I giorni non goduti tra marzo e aprile non sono più fruibili.
Per chi assiste più di un familiare con handicap grave è possibile cumulare anche le relative estensioni.

Chi può presentare la domanda

  • lavoratori a cui è riconosciuto un handicap grave (art.3 comma 3 L.104/92)
  • lavoratori che assistono una persona con handicap grave (art.3 comma 3 L.104/92)

Come presentare la domanda

Chi già utilizza i 3 giorni di permesso lavorativo retribuito non deve presentare un’ulteriore domanda.
Chi non ne beneficia ancora,  deve inoltrare richiesta all’INPS e attendere l’esito dell’istruttoria per poter fruire dei permessi sia “ordinari” che “aggiuntivi”.

SORVEGLIANZA ATTIVA – QUARANTENA
(art. 26 D.L.18/20 – art. 74 D.L. 34/20)

Fino al 31 Luglio 2020 per i dipendenti pubblici e privati, i giorni di assenza dal servizio prescritti dalle autorità sanitarie, vengono equiparati al ricovero ospedaliero se il dipendente è affetto da handicap in situazione di gravità o in possesso di certificazione medica che attesti, come si legge nel decreto “Cura Italia”, una “condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita”.

LAVORO AGILE – SMART WORKING 
(art. 87 D.L.18/20 – art. 90 D.L. 34/20)


Fino alla cessazione dello stato di emergenza il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (ad esclusione dei servizi considerati essenziali e di pubblica utilità) e può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti.Tale modalità deve essere compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa da svolgere.

Come presentare la domanda

La richiesta deve essere presentata direttamente al proprio datore di lavoro.

DOCUMENTI IDENTITÀ 
(art.104 D.L.18/20)

La validità dei documenti di identità scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020 (la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento).

Marina Sambiagio – Spazio Accessibilità – AIAS di Milano Onlus

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