BONUS PSICOLOGO

Dal 25 Luglio è possibile presentare la richiesta sul sito INPS.

BONUS PSICOLOGO

L’INPS ha pubblicato una circolare operativa (la n° 83 del 19-07-2022) che fornisce istruzioni per la presentazione della domanda per il cosiddetto “bonus psicologo”. La misura è finalizzata a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ed è stata introdotta dal decreto-legge, n. 228/2021, convertito dalla legge 15/2022.

Il bonus – consiste in un contributo in denaro, parametrato dall’ISEE e fino ad un massimo di 600 euro, per coprire i costi di sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi che hanno aderito all’iniziativa. Possono accedere solo cittadini con ISEE inferiore ai 50.000 Euro.

Il beneficio copre fino a 50 euro per ogni seduta. All’aumentare dell’ISEE dei richiedenti, che deve comunque essere al di sotto dei 50.000 euro, diminuisce l’entità complessiva del contributo.

Beneficiario” del bonus è ogni persona in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Le domande per la richiesta potranno essere presentate dal 25 luglio 2022 al 24 ottobre 2022. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili, dando priorità alle persone con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda.

Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali SPID, CIE o CN.
La domanda per accedere al contributo potrà essere presentata in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”  attraverso le modalità indicate.
E’ disponibile anche un   Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto terzo per alcuni casi. La domanda può essere presentata:
– Dal genitore 
in caso di soggetto di minore d’età (se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184)
– Dal tutore per conto di un soggetto interdetto
– Dal curatore per conto di un soggetto inabilitato
– Dall’amministratore di sostegno per conto di un soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

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