
La Circolare di ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti ed istruzioni rispetto alla detraibilità delle spese sanitarie.
Un capitolo è dedicato alle spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità (ex art. 1 e 4 della l. 104/1992 o con riconoscimento di invalidità).
Non sono deducibili:
- le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche);
- le spese per prestazioni svolte da un pedagogista;
- le spese corrisposte a una cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento, essendo considerata attività di natura pedagogica svolta da operatori non sanitari neanche se sotto la direzione di una psicologa.
Le spese che sono deducibili sono:
- le spese mediche generiche (ad esempio medicinali, prestazioni rese da un medico generico..)
- le spese di assistenza specifica ossia:
- l’assistenza infermieristica e riabilitativa resa paramedico con qualifica professionale specialistica
- le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona
- le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Per tutte le informazioni dettagliate scarica l’aggiornamento dell’Agenzia delle Entrate
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